(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 193)
                              Art. 193. 
 
  La  disposizione  dell'art.  109  della   legge   circa   l'obbligo
dell'esibizione della carta d'identita' non si applica alle  case  od
istituti di cura. 
 
  I titolari di dette case sono pero' obbligati alla  tenuta  di  uno
speciale registro ed alla  notifica  all'autorita'  di  P.  S.  delle
persone ricoverate. 
 
  S'intendono per case di cura quegli  istituti  sanitari  nei  quali
vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, percio',
bisognevoli di speciali cure medico chirurgiche.