(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 193)
Art. 193.
La disposizione dell'art. 109 della legge circa l'obbligo
dell'esibizione della carta d'identita' non si applica alle case od
istituti di cura.
I titolari di dette case sono pero' obbligati alla tenuta di uno
speciale registro ed alla notifica all'autorita' di P. S. delle
persone ricoverate.
S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali
vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, percio',
bisognevoli di speciali cure medico chirurgiche.