(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 196)
                              Art. 196. 
 
  Gli esercenti  autorimesse  hanno  l'obbligo  della  tenuta  di  un
registro   in   cui   siano   annotate,   all'atto    del    ricovero
dell'autoveicolo: nome, cognome e paternita'  del  conducente,  data,
numero  e  autorita'  che  ha  rilasciata  a  questi  la  patente  di
abilitazione,  targa,  marca,  tipo,  colore  dell'autoveicolo,   ora
dell'entrata ed uscita di esso. 
 
  Detti esercenti hanno altresi' l'obbligo di notificare con apposita
scheda i dati di cui sopra all'autorita' locale di P. S. entro ore 12
dall'arrivo, specificandone la provenienza. 
 
  Per i registri si applicano le disposizioni di cui all'art. 16  del
presente regolamento.