Art. 196. Gli esercenti autorimesse hanno l'obbligo della tenuta di un registro in cui siano annotate, all'atto del ricovero dell'autoveicolo: nome, cognome e paternita' del conducente, data, numero e autorita' che ha rilasciata a questi la patente di abilitazione, targa, marca, tipo, colore dell'autoveicolo, ora dell'entrata ed uscita di esso. Detti esercenti hanno altresi' l'obbligo di notificare con apposita scheda i dati di cui sopra all'autorita' locale di P. S. entro ore 12 dall'arrivo, specificandone la provenienza. Per i registri si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.