(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 197)
                              Art. 197. 
 
  Sono sottoposti alla disposizione dell'articolo  111  della  legge,
oltre l'esercizio delle arti tipografica, litografica e  fotografica,
ogni altra arte di riproduzione meccanica  o  chimica  di  caratteri,
disegni, figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle  figure
e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione
al poligrafo o al ciclostile, e qualsiasi altro mezzo anche  parlato,
acustico o visivo, idoneo alla divulgazione del pensiero.