Art. 197. Sono sottoposti alla disposizione dell'articolo 111 della legge, oltre l'esercizio delle arti tipografica, litografica e fotografica, ogni altra arte di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafo o al ciclostile, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo, idoneo alla divulgazione del pensiero.