(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 198)
                              Art. 198. 
 
  La licenza di cui all'art. 111 della legge e' richiesta  anche  per
l'esercizio girovago delle arti ivi contemplate e deve  riportare  il
visto dell'autorita' di P. S. dei Comuni che si percorrono. 
 
  La licenza e', in tal caso, valida esclusivamente  nell'ambito  del
territorio della Provincia. 
 
  L'autorita' locale di P. S. puo', nel pubblico  interesse,  imporre
limitazioni e divieti in relazione alle condizioni locali di tempo  o
di ambiente.