Art. 198. La licenza di cui all'art. 111 della legge e' richiesta anche per l'esercizio girovago delle arti ivi contemplate e deve riportare il visto dell'autorita' di P. S. dei Comuni che si percorrono. La licenza e', in tal caso, valida esclusivamente nell'ambito del territorio della Provincia. L'autorita' locale di P. S. puo', nel pubblico interesse, imporre limitazioni e divieti in relazione alle condizioni locali di tempo o di ambiente.