(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 199)
                              Art. 199. 
 
  La domanda per conseguire la licenza  di  cui  all'art.  111  della
legge deve  contenere  la  indicazione  della  sede  e  della  specie
dell'esercizio, e del nome del  direttore  tecnico,  ove  questi  sia
persona diversa dal titolare dell'azienda. 
 
  Ogni variazione deve essere comunicata al Questore nel  termine  di
cinque giorni.