(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Il  Prefetto  sopraintende   alla   pubblica   sicurezza   ed,   in
particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite  dalle
leggi, alla sulla competenza.