Art. 20. Insieme con l'avviso puo' essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorita' competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione. E' vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.