(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 20)
                              Art. 20. 
 
  Insieme con l'avviso puo' essere richiesto il consenso scritto  per
l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico,  da
parte  dell'autorita'  competente,  o  di  chi  dispone  del   locale
destinato alla riunione. 
 
  E' vietato l'uso delle  chiese  e  degli  altri  luoghi  sacri  per
manifestazioni estranee al  sentimento  religioso  o  per  scopi  non
attinenti al culto.