(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 200)
                              Art. 200. 
 
  Il sequestro degli scritti, degli stampati e  degli  altri  oggetti
indicati nell'art. 112 della legge puo' essere disposto anche  quando
il fatto non rivesta carattere di reato. 
 
  Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si  puo'  procedere
alla distruzione del materiale sequestrato.