Art. 201. Per l'esecuzione dell'art. 113 della legge, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all'autorita' locale di P. S., che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma. Uno degli esemplari e' consegnato al concessionario, che appone la firma sull'altro da conservarsi in ufficio.