(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 201)
                              Art. 201. 
 
  Per  l'esecuzione  dell'art.  113  della  legge,  ogni  stampato  o
manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico  o  aperto
al  pubblico,  deve  essere  preventivamente  presentato  in  duplice
esemplare all'autorita' locale di P. S., che vi appone il  visto,  la
data, il bollo di ufficio e la firma. 
 
  Uno degli esemplari e' consegnato al concessionario, che appone  la
firma sull'altro da conservarsi in ufficio.