(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 202)
                              Art. 202. 
 
  Per Amministrazioni pubbliche, a termine dell'art. 113 della legge,
s'intendono  le  Amministrazioni  dello  Stato,  quelle  degli   enti
ausiliari dello Stato - enti pubblici locali o parastatali - e quelle
dei concessionari  dei  pubblici  servizi,  limitatamente  agli  atti
inerenti al proprio ufficio. 
 
  Non occorre la licenza contemplata dal  citato  art.  113  per  gli
avvisi la cui pubblicazione e' richiesta dalla legge o viene eseguita
per ordine o sotto la  vigilanza  dell'autorita'  giudiziaria,  o  di
un'Amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali
di  borsa,  i  manifesti  recanti  le  situazioni  riassuntive  degli
istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicita' di cui  all'art.
201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27
luglio 1934-XII, n. 1265.