Art. 202. Per Amministrazioni pubbliche, a termine dell'art. 113 della legge, s'intendono le Amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato - enti pubblici locali o parastatali - e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio. Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 113 per gli avvisi la cui pubblicazione e' richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorita' giudiziaria, o di un'Amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicita' di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.