Art. 203. La licenza di cui all'art. 113 della legge e' richiesta per tutti i Comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorche' il richiedente sia gia' munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe. Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in piu' Comuni e' sufficiente la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione della autorita' di P. S. dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquattr'ore prima dell'affissione o della distribuzione. E' in facolta' dei Questori, cui deve essere data immediata notizia dall'autorita' di P. S. predetta, di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.