(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 203)
                              Art. 203. 
 
  La licenza di cui all'art. 113 della legge e' richiesta per tutti i
Comuni nei quali il manoscritto o  stampato  deve  essere  affisso  o
distribuito, ancorche' il richiedente sia gia' munito del certificato
di iscrizione quale distributore o venditore di stampe. 
 
  Per  gli  avvisi  di  carattere  commerciale  da  affiggersi  o  da
distribuirsi in piu' Comuni e' sufficiente la licenza  dell'autorita'
di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In  tal
caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare,  gli  estremi
dell'autorizzazione della autorita' di P. S. dei comuni dove si vuole
distribuire o affiggere, almeno ventiquattr'ore prima dell'affissione
o della distribuzione. 
 
  E' in facolta' dei Questori, cui deve essere data immediata notizia
dall'autorita' di P. S.  predetta,  di  vietarne  l'affissione  o  la
distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.