Art. 204. La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge, deve contenere la indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi. Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650. Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione di asta o simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonche' l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, recante norme per l'attuazione della predetta legge 10 maggio 1938 - XVI, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.