(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 204)
                              Art. 204. 
 
  La domanda di licenza per aprire  od  esercitare  un'agenzia  o  un
ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge, deve
contenere la indicazione della natura degli affari  a  cui  si  vuole
attendere, della tariffa delle operazioni, della sede  dell'esercizio
e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti,
sensali o intromettitori girovaghi. 
 
  Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio e'  subordinato
all'osservanza delle disposizioni  di  cui  alla  legge  30  dicembre
1937-XVI, n. 2650. 
 
  Nella domanda di rinnovazione della licenza per  l'esercizio  delle
agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32,  comma  3,  della  legge  10
maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei  Monti  di  credito  su
pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali
diritti  accessori  a  titolo  di   rimborso   spese   di   custodia,
assicurazione di asta o simili che l'agente intende di applicare  sui
prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione
dei pegni non riscattati, nonche' l'orario  di  servizio.  A  corredo
della domanda di rinnovazione della licenza le  predette  agenzie  di
pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del  R.  decreto
25 maggio 1939-XVII, n. 1279, recante norme  per  l'attuazione  della
predetta legge 10 maggio 1938 - XVI, n. 745, in aggiunta  agli  altri
documenti, quelli che  ritiene  di  stabilire  l'Ispettorato  per  la
difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. 
 
  Le indicazioni richieste per la  domanda  devono  essere  riportate
sulla licenza.