(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 205)
                              Art. 205. 
 
  Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici  pubblici  di
affari» usata dall'art. 15 della legge, si  comprendono  le  imprese,
comunque   organizzate,   che   si   offrono    come    intermediario
nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la  propria
opera a chiunque ne faccia richiesta. 
 
  Ricadono sotto il disposto del citato articolo i  commissionari,  i
mandatari, i piazzisti, i sensati, i ricercatori di merci, di clienti
o di affari per esercizi  od  agenzie  autorizzati;  le  agenzie  per
abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie  di  viaggi,
di pubblici incanti; gli uffici di pubblicita', e simili.