Art. 205. Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'art. 15 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediario nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensati, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicita', e simili.