(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 209)
                              Art. 209. 
 
  Non puo' rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando  si
voglia  trattare  una  attivita'  di  cui  si  occupano   per   legge
esclusivamente  gli  uffici  di  collocamento  presso  le  competenti
organizzazioni sindacali.