(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 209)
Art. 209.
Non puo' rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si
voglia trattare una attivita' di cui si occupano per legge
esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti
organizzazioni sindacali.