(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 21)
                              Art. 21. 
 
  Quando il  Questore  vieti  la  riunione,  per  ragioni  di  ordine
pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, ovvero imponga speciali
prescrizioni a termini del quarto comma dell'art. 18 della legge,  ne
da' notizia ai promotori o direttamente o  per  mezzo  dell'autorita'
locale di P. S. 
 
  L'avvenuta comunicazione dovra' risultare da processo verbale.