Art. 21. Quando il Questore vieti la riunione, per ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni a termini del quarto comma dell'art. 18 della legge, ne da' notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorita' locale di P. S. L'avvenuta comunicazione dovra' risultare da processo verbale.