(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 210)
                              Art. 210. 
 
  Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento
di nutrici, devono  sottoporsi  alla  vigilanza  tecnica  del  medico
provinciale,  il   quale   puo'   prescrivere   speciali   condizioni
nell'interesse dell'igiene e della sanita' pubblica.