Art. 211. Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attivita' previste dell'art. 115 della legge, sono tenuti ad esibire la licenza all'autorita' locale di P. S. dei Comuni che percorrono. L'autorita' locale di P. S. appone il visto sulla licenza, ed ha facolta' di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.