(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 211)
                              Art. 211. 
 
  Coloro che  esercitano  in  forma  ambulante  una  delle  attivita'
previste dell'art. 115 della legge, sono tenuti ad esibire la licenza
all'autorita' locale di P. S. dei Comuni che percorrono. 
 
  L'autorita' locale di P. S. appone il visto sulla  licenza,  ed  ha
facolta' di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico
interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.