(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 213)
                              Art. 213. 
 
  Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla  scadenza  del
prestito sono venduti all'asta pubblica, secondo le  norme  contenute
negli articoli 623 e seguenti del codice di procedura civile,  ovvero
con   altro   procedimento   proposto   dall'agente   ed    approvato
dall'autorita' di P. S., sentito  l'Ispettorato  per  la  difesa  del
risparmio e per l'esercizio del credito.