Art. 213. Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica, secondo le norme contenute negli articoli 623 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente ed approvato dall'autorita' di P. S., sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.