(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 214)
                              Art. 214. 
 
  Qualora  vi  sia  fondata  ragione  per  ritenere  che  un  oggetto
presentato per un'operazione di pegno  sia  di  provenienza  furtiva,
l'agente e' tenuto a darne subito avviso  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza. 
 
  Lo smarrimento o la sottrazione  di  un  oggetto  pignorato  devono
essere subito denunziati all'autorita' medesima.