(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 215)
                              Art. 215. 
 
  Non  possono  essere  costituiti  in  pegno  gli  oggetti  fragili,
corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i
liquidi, gli arredi di vestiario e  di  equipaggiamento  militari  od
equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli  oggetti  di
culto. 
 
  E' vietato di accettare pegni da persone di eta' minore o in  stato
di ebrieta', e da  persone  evidentemente  o  notoriamente  prive  di
discernimento.