Art. 215. Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto. E' vietato di accettare pegni da persone di eta' minore o in stato di ebrieta', e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.