(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 217)
                              Art. 217. 
 
  Le cose  costituite  in  pegno  devono  essere  assicurate  a  cura
dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del  fulmine
per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite  all'atto
della concessione del prestito, aumentato di un quarto.