Art. 218. Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 120 della legge, e' a madre e figlia, stampato, e deve contenere: a) il nome, cognome e domicilio di chi da' il pegno; b) la data della operazione; c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno; d) il valore di stimo degli oggetti suddetti; e) l'importo e la durata del prestito; f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi; g) la data della spegnorazione; h) la data della vendita del pegno; i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra. La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazionidella madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.