(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 218)
                              Art. 218. 
 
  Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono  tenere,
a termini dell'art. 120 della legge, e' a madre e figlia, stampato, e
deve contenere: 
 
  a) il nome, cognome e domicilio di chi da' il pegno; 
 
  b) la data della operazione; 
 
  c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno; 
 
  d) il valore di stimo degli oggetti suddetti; 
 
  e) l'importo e la durata del prestito; 
 
  f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi; 
 
  g) la data della spegnorazione; 
 
  h) la data della vendita del pegno; 
 
  i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra. 
 
  La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma
dell'agente. Essa deve riprodurre  le  annotazionidella  madre  dalla
lettera a) alla lettera f) inclusa.