(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 219)
                              Art. 219. 
 
  Il registro delle altre agenzie  pubbliche  o  uffici  pubblici  di
affari e dei sensali e intromettitori deve  indicare,  di  seguito  e
senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente,
la data e la natura della commissione, il premio pattuito,  esatto  o
dovuto e l'esito della operazione.