(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 220)
                              Art. 220. 
 
  I registri indicati  nei  due  precedenti  articoli  devono  essere
conservati  dallo  esercente  per  un  quinquennio   a   disposizione
dell'autorita' di pubblica sicurezza.