(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 221)
                              Art. 221. 
 
  Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni
a scopo di divulgazione devono presentare all'autorita' locale di  P.
S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.