(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 222)
                              Art. 222. 
 
  Gli esercenti agenzie di vendita,  di  esposizioni,  mostre,  fiere
campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore  la
lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.