(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 222)
Art. 222.
Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere
campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la
lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.