(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 223)
                              Art. 223. 
 
  Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni  stabilite  dalla
legge le imprese di spedizioni e di trasporto, iscritte come case  di
spedizione nel registro dell'ufficio provinciale; delle corporazioni,
ed accreditate presso pubbliche amministrazioni. 
 
  All'uopo, le imprese devono produrre  al  Questore  un  certificato
dell'amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.