Art. 223. Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto, iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale; delle corporazioni, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni. All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato dell'amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.