(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 224)
Art. 224.
Il rilascio del certificato d'iscrizione, di cui all'art. 121 della
legge, o le successive vidimazioni annuali sono di competenza
dell'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove l'esercente ha il
domicilio o la dimora abituale.