(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 224)
                              Art. 224. 
 
  Il rilascio del certificato d'iscrizione, di cui all'art. 121 della
legge,  o  le  successive  vidimazioni  annuali  sono  di  competenza
dell'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove l'esercente ha  il
domicilio o la dimora abituale.