Art. 225. A meno che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, il certificato di iscrizione e' valido per tutto il Regno, e deve essere presentato, per il visto, all'autorita' di P. S. dei Comuni che si percorrono. L'autorita' di P. S. del comune, cui e' presentato il certificato, ha facolta' di imporre limitazioni e divieti in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente. I venditori ambulanti possono iniziare la vendita ancorche' non si siano presentati per il visto all'autorita' di P. S., salvo l'obbligo della presentazione entro il termine di 24 ore dal momento in cui pervengono nel comune.