(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 225)
                              Art. 225. 
 
  A meno che non sia, nei singoli casi,  diversamente  stabilito,  il
certificato di iscrizione e' valido per tutto il Regno, e deve essere
presentato, per il visto, all'autorita' di P. S. dei  Comuni  che  si
percorrono. L'autorita' di P. S. del comune,  cui  e'  presentato  il
certificato, ha facolta' di imporre limitazioni e divieti in rapporto
a condizioni di tempo e di ambiente. 
 
  I venditori ambulanti possono iniziare la vendita ancorche' non  si
siano presentati per il visto all'autorita' di P. S., salvo l'obbligo
della presentazione entro il termine di 24 ore  dal  momento  in  cui
pervengono nel comune.