(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 226)
                              Art. 226. 
 
  L'iscrizione  nel  registro  dell'autorita'  locale   di   pubblica
sicurezza di coloro che esercitano  alcuno  dei  mestieri  girovaghi,
indicati nell'art. 121 della legge, non  autorizza  all'esercizio  di
attivita', soggette a determinate autorizzazioni di polizia.