(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 227)
                              Art. 227. 
 
  Non  possono  essere  rilasciati  certificati  di  iscrizione   per
l'esercizio di giuochi di qualsiasi specie, neppure con la  qualifica
di «giocoliere ambulante».