(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 228)
                              Art. 228. 
 
  L'iscrizione prescritta dall'art. 121 della legge e' necessaria per
i barcaiuoli e conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto e
simili, che esercitano il loro mestiere nei porti,  nelle  rade,  nei
canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle  autorita'  marittime,
nonche' per i noleggiatori di un unico autoveicolo purche' conducenti
diretti. 
 
  La iscrizione non e' necessaria per i conduttori di autoveicoli pei
cocchieri, pei barcaioli, pei mulattieri e pei facchini,  a  servizio
di determinati istituti o di imprese di agende pubbliche, albergatori
e simili.