Art. 228. L'iscrizione prescritta dall'art. 121 della legge e' necessaria per i barcaiuoli e conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto e simili, che esercitano il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle autorita' marittime, nonche' per i noleggiatori di un unico autoveicolo purche' conducenti diretti. La iscrizione non e' necessaria per i conduttori di autoveicoli pei cocchieri, pei barcaioli, pei mulattieri e pei facchini, a servizio di determinati istituti o di imprese di agende pubbliche, albergatori e simili.