(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 229)
                              Art. 229. 
 
  La disposizione dell'art. 121 della legge si applica ai  componenti
di bande musicali  o  di  orchestre,  ancorche'  sussidiate  da  enti
pubblici,  quando  siano  costituite  allo  scopo  di  esercitare  il
mestiere girovago di suonatori a fine di lucro. Ne  sono  escluse  le
bande e le orchestre di enti o di associazioni, ancorche' si prestino
a suonare in pubblico a pagamento. 
 
  In ogni caso, non e' consentito suonare sulle vie  o  sulle  piazze
pubbliche senza darne preventivo avviso scritto all'autorita'  locale
di pubblica sicurezza, con la indicazione del programma da  eseguire,
del luogo e dell'ora dell'esecuzione. 
 
  Il programma deve essere anche comunicato, quando  le  bande  o  le
orchestre siano state richieste per prendere parte  a  processioni  o
cortei o ad accompagnamenti funebri. 
 
  Per ragioni di ordine  pubblico,  l'autorita'  locale  di  pubblica
sicurezza puo' vietare l'esecuzione del  programma  in  tutto  od  in
parte.