Art. 229. La disposizione dell'art. 121 della legge si applica ai componenti di bande musicali o di orchestre, ancorche' sussidiate da enti pubblici, quando siano costituite allo scopo di esercitare il mestiere girovago di suonatori a fine di lucro. Ne sono escluse le bande e le orchestre di enti o di associazioni, ancorche' si prestino a suonare in pubblico a pagamento. In ogni caso, non e' consentito suonare sulle vie o sulle piazze pubbliche senza darne preventivo avviso scritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del programma da eseguire, del luogo e dell'ora dell'esecuzione. Il programma deve essere anche comunicato, quando le bande o le orchestre siano state richieste per prendere parte a processioni o cortei o ad accompagnamenti funebri. Per ragioni di ordine pubblico, l'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' vietare l'esecuzione del programma in tutto od in parte.