(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 23)
                              Art. 23. 
 
  L'ufficiale di P. S. preposto al servizio impartisce le  occorrenti
istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della  forza  armata,
presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire. 
 
  Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.