(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 230)
                              Art. 230. 
 
  Nessuna divisa  o  uniforme  puo'  essere  adottata  per  le  bande
musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto,
al quale deve essere presentato  il  relativo  figurino  in  triplice
esemplare. 
 
  Il Prefetto provvede, sentito il Comando della Divisione militare. 
 
  Ogni  successiva  variante  all'uniforme  approvata   deve   essere
sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto. 
 
  E' in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.