Art. 232. Nell'esercizio della facolta' attribuitale dall'art. 122 della legge, l'autorita' di pubblica sicurezza valuta le condizioni e fisiche, intellettuali o di famiglia dei minori di 18 anni, nonche' la natura particolare del mestiere pel quale si domanda la iscrizione ed accerta che siavi il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela. L'iscrizione dove essere ricusata quando si tratta di mestieri che nascondono il vagabondaggio o la mendicita'.