(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 232)
                              Art. 232. 
 
  Nell'esercizio della  facolta'  attribuitale  dall'art.  122  della
legge, l'autorita' di  pubblica  sicurezza  valuta  le  condizioni  e
fisiche, intellettuali o di famiglia dei minori di 18  anni,  nonche'
la natura particolare del mestiere pel quale si domanda la iscrizione
ed accerta che siavi il consenso di chi esercita la patria potesta' o
la tutela. 
 
  L'iscrizione dove essere ricusata quando si tratta di mestieri  che
nascondono il vagabondaggio o la mendicita'.