(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 233)
                              Art. 233. 
 
  Il certificato di iscrizione puo' essere ricusato,  non  solo  alle
persone  pericolose  per  la  sicurezza  pubblica  o   per   l'ordine
nazionale, ma anche a coloro che, per le loro qualita' ed  attitudini
o per inidoneita', possano essere causa di danni  nell'esercizio  del
mestiere per cui la iscrizione e' richiesta.