Art. 234. Ai sensi dell'art. 123 della legge: a) sono « guide » coloro che, per mestiere, accompagnano i clienti nelle visite ai monumenti, alle opere d'arte, ai musei, alle gallerie, agli scavi archeologici, alle ville, ai paesaggi e simili, per illustrarne i pregi storici ed artistici o le bellezze naturali; b) sono « guide alpine » coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri; c) sono « portatori alpini » coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane, od alpestri, per trasportare bagagli o vettovaglie; d) sono « corrieri » coloro che, per mestiere, accompagnano comitive, famiglie o persone singole nei viaggi che compiono attraverso il Regno; e) sono « interpreti » coloro che, per mestiere, prestano l'opera propria per la traduzione di lingue straniere. Non hanno bisogno di munirsi della licenza prescritta dall'art. 123 della legge gli interpreti stabilmente impiegati presso Amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'azienda, oppure, vestiti in uniforme, nelle stazioni ferroviarie o nei porti, con l'autorizzazione delle autorita' ferroviarie o portuali. Possono essere esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero, con le cautele previste dall'art. 13 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448.