(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 234)
                              Art. 234. 
 
  Ai sensi dell'art. 123 della legge: 
 
  a) sono « guide » coloro che, per mestiere, accompagnano i  clienti
nelle  visite  ai  monumenti,  alle  opere  d'arte,  ai  musei,  alle
gallerie, agli scavi archeologici, alle ville, ai paesaggi e  simili,
per illustrarne i pregi storici ed artistici o le bellezze naturali; 
 
  b) sono « guide alpine » coloro che, per mestiere, accompagnano gli
escursionisti nelle zone montane od alpestri; 
 
  c) sono « portatori alpini » coloro che, per mestiere, accompagnano
gli escursionisti nelle zone montane, od  alpestri,  per  trasportare
bagagli o vettovaglie; 
 
  d) sono  «  corrieri  »  coloro  che,  per  mestiere,  accompagnano
comitive,  famiglie  o  persone  singole  nei  viaggi  che   compiono
attraverso il Regno; 
 
  e) sono « interpreti » coloro che, per mestiere,  prestano  l'opera
propria per la traduzione di lingue straniere. 
 
  Non hanno bisogno di munirsi della licenza prescritta dall'art. 123
della   legge   gli   interpreti   stabilmente    impiegati    presso
Amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro
opera nei locali dell'azienda, oppure,  vestiti  in  uniforme,  nelle
stazioni  ferroviarie  o  nei  porti,  con   l'autorizzazione   delle
autorita' ferroviarie o portuali. 
 
  Possono essere esentati dall'obbligo di  munirsi  della  licenza  i
corrieri provenienti dall'estero, con le cautele  previste  dall'art.
13 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448.