Art. 236. La concessione della licenza per l'esercizio dei mestieri indicati nell'art. 234 del presente regolamento e' subordinata all'esito favorevole di esperimento, da sostenersi dinanzi ad una Commissione provinciale, nominata dal Prefetto e' composta: 1) da un consigliere di Prefettura, con funzioni di presidente; 2) da un rappresentante del Ministero della cultura popolare (Direzione generale per il turismo); 3) da un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle arti); 4) da un rappresentante degli enti possessori di musei, gallerie, ecc.; 5) da un docente per le lingue straniere, per le quali vi siano esaminandi, designato dal Ministero dell'educazione nazionale; 6) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalita'; 7) da un funzionario di P. S. che disimpegna anche le funzioni di segretario. E' in facolta' del Prefetto nominare, su designazione dei podesta' dei comuni interessati, o del Ministero dell'educazione nazionale, o del Ministero della cultura popolare membri aggregati alla Commissione con voto consultivo.