(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 236)
                              Art. 236. 
 
  La concessione della licenza per l'esercizio dei mestieri  indicati
nell'art. 234  del  presente  regolamento  e'  subordinata  all'esito
favorevole di esperimento, da sostenersi dinanzi ad  una  Commissione
provinciale, nominata dal Prefetto e' composta: 
 
  1) da un consigliere di Prefettura, con funzioni di presidente; 
 
  2) da  un  rappresentante  del  Ministero  della  cultura  popolare
(Direzione generale per il turismo); 
 
  3) da un rappresentante  del  Ministero  dell'educazione  nazionale
(Direzione generale delle arti); 
 
  4) da un rappresentante degli enti possessori di  musei,  gallerie,
ecc.; 
 
  5) da un docente per le lingue straniere, per  le  quali  vi  siano
esaminandi, designato dal Ministero dell'educazione nazionale; 
 
  6)  da  un  rappresentante  della  Federazione  nazionale  fascista
lavoratori del turismo e dell'ospitalita'; 
 
  7) da un funzionario di P. S. che disimpegna anche le  funzioni  di
segretario. 
 
  E' in facolta' del Prefetto nominare, su designazione dei  podesta'
dei comuni interessati, o del Ministero dell'educazione nazionale,  o
del  Ministero  della  cultura   popolare   membri   aggregati   alla
Commissione con voto consultivo.