(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 238)
                              Art. 238. 
 
  Agli effetti dell'applicazione dell'art. 123 della legge i  maestri
di sci sono equiparati alle guide alpine. 
 
  Oltre all'esame di cui  al  n.  2  del  precedente  articolo,  essi
debbono esibire un certificato di idoneita'  a  tale  professione  da
rilasciarsi dalla Federazione italiana sport invernali.