Art. 239. L'esperimento ha luogo di regola ogni anno, sempre che, per quanto riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, vi sia nel ruolo di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, un congruo numero di vacanze. Per esservi ammesso il candidato deve farne domanda al Prefetto, indicando la professione che intende esercitare, la localita' e il territorio per cui chiede l'autorizzazione, le lingue sulle quali intende sostenere l'esame per le professioni per le quali e' richiesto, e produrre i seguenti documenti: 1) atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario; 3) certificato medico, da cui risulti che il candidato e' fisicamente esente da difetti ed idoneo all'esercizio della professione cui aspira; 4) certificato di cittadinanza italiana; 5) certificato di iscrizione al P. N. F.; 6) certificato di licenza da una scuola media inferiore od equipollente; 7) quietanza dell'eseguito versamento, presso il conto corrente della Prefettura, della somma di L. 100 quale concorso nelle spese di esami. Non possano essere ammessi agli esami coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 11 dal secondo comma dell'art. 123 della legge, e possono essere esclusi coloro che, a giudizio del Prefetto, non risultino di buona condotta. All'atto dell'esame, il candidato deve esibire la carta di identita'. Dalla presentazione del certificato di cui al n. 6 sono dispensati coloro che chiedono la licenza soltanto per guide o portatori alpini. Dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 4 e 5 sono dispensati coloro che richiedono soltanto la licenza, per corrieri, se siano sudditi di Stati con i quali esistono accordi di reciprocita'.