(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 239)
                              Art. 239. 
 
  L'esperimento ha luogo di regola ogni anno, sempre che, per  quanto
riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, vi sia nel  ruolo  di
cui all'art. 6 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV,  n.  448,  un
congruo numero di vacanze. 
 
  Per esservi ammesso il candidato deve farne  domanda  al  Prefetto,
indicando la professione che intende esercitare, la  localita'  e  il
territorio per cui chiede l'autorizzazione,  le  lingue  sulle  quali
intende  sostenere  l'esame  per  le  professioni  per  le  quali  e'
richiesto, e produrre i seguenti documenti: 
 
  1) atto di nascita; 
 
  2) certificato generale del casellario giudiziario; 
 
  3)  certificato  medico,  da  cui  risulti  che  il  candidato   e'
fisicamente  esente  da  difetti  ed   idoneo   all'esercizio   della
professione cui aspira; 
 
  4) certificato di cittadinanza italiana; 
 
  5) certificato di iscrizione al P. N. F.; 
 
  6)  certificato  di  licenza  da  una  scuola  media  inferiore  od
equipollente; 
 
  7) quietanza dell'eseguito versamento,  presso  il  conto  corrente
della Prefettura, della somma di L. 100 quale concorso nelle spese di
esami. 
 
  Non possano essere ammessi agli esami coloro che si  trovano  nelle
condizioni indicate dall'art. 11  dal  secondo  comma  dell'art.  123
della legge, e possono essere esclusi  coloro  che,  a  giudizio  del
Prefetto, non risultino di buona condotta. 
 
  All'atto  dell'esame,  il  candidato  deve  esibire  la  carta   di
identita'. 
 
  Dalla presentazione del certificato di cui al n. 6 sono  dispensati
coloro che chiedono la licenza soltanto per guide o portatori alpini.
Dalla presentazione dei certificati di cui  ai  numeri  4  e  5  sono
dispensati coloro che richiedono soltanto la licenza,  per  corrieri,
se  siano  sudditi  di  Stati  con  i  quali  esistono   accordi   di
reciprocita'.