(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 240)
                              Art. 240. 
 
  Le persone indicate negli  articoli  precedenti  sono  obbligate  a
portare sempre con loro la carta di identita', nonche' la  licenza  o
il certificato d'iscrizione di cui devono essere munite e ad esibirli
ad  ogni  richiesta  degli  ufficiali  od  agenti   della   pubblica,
sicurezza.