(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 241)
                              Art. 241. 
 
  E'  vietato  agli  albergatori  ed  agli  esercenti   pubblici   di
suggerire, raccomandare o  presentare  ai  viaggiatori,  come  guida,
maestro di sci, interprete, corriere o portatore alpino  una  persona
che non sia munita  della  licenza  prescritta  dall'art.  123  della
legge.