(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 242)
                              Art. 242. 
 
  La dichiarazione all'autorita' locale di P. S. di chi  intende  far
commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione  della
sede dell'esercizio e della specie del commercio,  precisando  se  si
tratta di commercio di oggetti aventi  valore  storico  od  artistico
oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio. 
 
  In  caso  di  trasferimento  o   di   trapasso   dell'azienda,   la
dichiarazione deve essere rinnovata. 
 
  L'autorita' locale di pubblica sicurezza, nel  rilasciare  ricevuta
della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si  faccia  commercio
di oggetti aventi valore storico  od  artistico,  oppure  di  oggetti
usati.