(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 243)
                              Art. 243. 
 
  L'obbligo di munirsi della licenza stabilita  dall'art.  127  della
legge incombe  ai  fabbricanti,  ai  commercianti,  ai  mediatori  di
oggetti preziosi, ai cesellatori, agli orafi,  agli  incastratori  di
pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini, tanto  se
lavorino o negozino abitualmente, quando occasionalmente. 
 
  Non  ricorre  l'obbligo  della  licenza  per  gli  institori  e   i
rappresentanti di commercio, i quali  devono,  tuttavia,  munirsi  di
copia della licenza concessa alla ditta rappresentata. 
 
  Tale copia e' rilasciata dal Questore e deve indicare il  nome,  il
cognome,  la  paternita'  e  la  qualifica   dell'institore   o   del
rappresentante di commercio. 
 
  La disposizione di cui al comma  precedente  non  si  applica  agli
institori e ai rappresentanti di case estere.