Art. 244. Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, chincaglieri e simili. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.