(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 244)
                              Art. 244. 
 
  Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge i
fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni
in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli
ottici, chincaglieri e simili. 
 
  Non  sono  tenuti  a  munirsi  della  licenza   i   fabbricanti   o
commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli
preziosi sia limitato al pennino.