(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 245)
                              Art. 245. 
 
  La licenza e' valida per tutti gli esercizi di vendita  di  oggetti
preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima  ditta,
ancorche' siti in localita' diverse. 
 
  In ogni esercizio deve, tuttavia,  essere  conservata  copia  della
licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243. 
 
  Nella  copia  deve   essere   annotata   dal   Questore   la   sede
dell'esercizio per la quale e' rilasciata. 
 
  Ove si tratti di succursali non comprese  nella  giurisdizione  del
Questore che rilascia la licenza, la copia deve  essere  vistata  dal
Questore   nella   cui   giurisdizione   si   trova   la   succursale
dell'esercizio.