(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 247)
                              Art. 247. 
 
  Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o  di  chi
commercia o fabbrica oggetti preziosi deve,  agli  effetti  dell'art.
128 della legge, indicare, di seguito e senza  spazi  in  bianco,  il
nome, cognome e domicilio dei venditori e  dei  compratori,  la  data
dell'operazione, la specie della  merce  comprata  o  venduta  ed  il
prezzo pattuito.