(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 248)
                              Art. 248. 
 
  Le note, da  comunicarsi,  ai  sensi  dell'art.  130  della  legge,
all'autorita' di pubblica sicurezza  dai  direttori  di  stabilimenti
capi officina, impresari, proprietari  di  cave  ed  esercenti  delle
medesime, devono essere  corredate  dalle  schede  individuali  degli
operai assunti al lavoro. 
 
  Sono  dispensati  dall'inviare  le  note  e  le   schede   di   cui
all'articolo   precedente   gli    stabilimenti    delle    pubbliche
amministrazioni e le aziende il cui personale e'  sottoposto  ad  uno
stato giuridico secondo le norme del diritto pubblico.