Art. 248. Le note, da comunicarsi, ai sensi dell'art. 130 della legge, all'autorita' di pubblica sicurezza dai direttori di stabilimenti capi officina, impresari, proprietari di cave ed esercenti delle medesime, devono essere corredate dalle schede individuali degli operai assunti al lavoro. Sono dispensati dall'inviare le note e le schede di cui all'articolo precedente gli stabilimenti delle pubbliche amministrazioni e le aziende il cui personale e' sottoposto ad uno stato giuridico secondo le norme del diritto pubblico.