(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 249)
                              Art. 249. 
 
  Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei
propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al  Prefetto,
indicando le generalita' dei guardiani ed i beni da custodire. 
 
  La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  dal   rappresentante
dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere  corredata
dai documenti atti a  dimostrare  il  possesso,  nei  guardiani,  dei
requisiti prescritti dall'art. 138 della legge. 
 
  Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi  per  la  nomina  delle
guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al  Prefetto,  in
doppio  esemplare,  anche  l'atto  scritto,  da  cui   risultino   le
generalita' e le firme dei consociati, la durata della consociazione,
nonche' le forme di aggregazione, di sostituzione e  di  recesso  dei
soci. 
 
  Le indicazioni, di cui  al  primo  ed  al  terzo  comma  di  questo
articolo,  devono  essere  riportate  sull'atto   di   autorizzazione
rilasciato dal Prefetto. 
 
  La vigilanza sul servizio  delle  guardie  particolari  giurate  e'
esercitata dal Questore, a norma del R.  decreto-legge  26  settembre
l935-XIII, n. 1952.